DCP_0022Per i privati proroga fino a fine 2013, per i condomini fino giugno 2014. Anche la detrazione del 50% per le ristrutturazioni è prorogata fino a fine 2013.

Il Consiglio dei Ministri con il decreto legge 04/06/2013 n. 63 per le misure energetiche nell’edilizia ha deciso che la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica sale dal 55% al 65% e varrà fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per i condomini. Questi ultimi però accederanno all’agevolazione soltanto se gli interventi riguardano “almeno il 25% della superficie dell’involucro”.Nello specifico i privati potranno godere dell’incentivo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. I condomini (per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civili, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) avranno tempo fino al 30 giugno 2014.

Dall’analisi della bozza dello schema di decreto legge che introduce la proroga e la detrazione 65% emerge che la detrazione non include la spesa per impianti di produzione di energia termica (solare e termico e pompa di calore) in quanto per questi casi esiste già  il Conto Termico.

Restano confermati invece le seguenti tipologie di intervento:

  • interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti;
  • interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione.

I tetti massimi rimangono i medesimi ovvero: 100.000 euro per riqualificazione energetica globale, 60.000 euro per interventi sull’involucro, 30.000 euro per le caldaie a condensazione; c’è da precisare però che con l’aumento dal 55% al 65% di detrazione vi è una diminuzione del costo complessivo dell’intervento.

Non cambiano gli edifici interessati (tutte le categorie catastali anche rurali e strumentali) e nemmeno i beneficiari dell’incentivo: persone fisiche, esercenti e altre professioni, i contribuenti che conseguono reddito di impresa, associazioni fra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.