costo – Blog – Archetipo srl http://blog.archetiposrl.com Notizie dal mondo dell'edilizia Fri, 31 Dec 2021 15:43:21 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 3° Categoria: Edilizia Sostenibile – 13° Specifica: Produzione Locale (Gallery Finale) http://blog.archetiposrl.com/2014/09/3-categoria-edilizia-sostenibile-13-specifica-produzione-locale-gallery-finale/ Thu, 18 Sep 2014 15:37:08 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=1137 specificaLo scopo dell’ultima specifica, ovvero la “Produzione Locale” è quello di aumentare la domanda di materiali e prodotti da costruzione che siano estratti e lavorati in zone non troppo distanti dal cantiere; sostenendo in tal modo l’economia regionale, l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto.

I punteggi della presente specifica possono essere ottenuti scegliendo una delle seguenti opzioni:

opzione 1:

  • opzione 1.a: Perseguire i requisiti secondo le modalità indicati nelle parti “Opzione 1.a”
  • opzione 1.b: nel caso in cui l’edificio si certifichi secondo lo standard LEED, ed ottenga il credito MR5, si ottiene automaticamente il punteggio indicato nella tabella del punteggio della presente specifica

opzione 2:

  • perseguire i requisiti secondo le modalità indicate nelle parti “Opzione 2”

punteggio

 

Specifiche in Fase di Progettazione 

OPZIONE 1.A

Il team di progettazione dovrà identificare, fin dalle prime fasi della progettazione, i possibili materiali e prodotti da costruzione che possano soddisfare i parametri VES.4min (vedi tab punteggio) che siano estratti, raccolti o recuperati e lavorati in raggio Res.4min rispetto al cantiere.

Tale analisi dovrebbe tenere in considerazione l’equazione riportata nella specifica.

Si rimanda ai seguenti documenti per la corretta raccolta delle evidenze:

  • RT-ES1 & ES4 “calcolo parametri secondo LEED”
  • RT-ES1 & ES4 “richiesta dichiarazione prodotti”

Gli stessi verranno messi a disposizione appena avviato il processo di certificazione.

 

OPZIONE 2

Il team di progetto dovrà specificare negli elaborati progettuali che:

  1. Almeno 2 su 7 dei seguenti prodotti strutturali (o 1 nel solo caso di utilizzo di una sola tipologia di questi prodotti) siano prodotti (o ultimo assemblaggio) presso uno stabilimento che rispetti il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo specifico cantiere:
    1. X-LAM
    2. Bilama
    3. Trilama
    4. Lamellare
    5. OSB
    6. Elementi lineari strutturali massicci (travi, tavole …)
    7. Altri prodotti lignei strutturali (specificare)
  1. Almeno 2 su 4 dei seguenti prodotti di legno siano prodotti (o ultimo assemblaggio) presso uno stabilimento che rispetti il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo specifico cantiere:
    1. Finestre
    2. Porte
    3. Pavimenti
    4. Scale
  2. Almeno 2 su 7 dei seguenti prodotti strutturali (o 1 nel solo caso di utilizzo di una sola tipologia di questi prodotti) siano prodotti utilizzando legname proveniente da boschi che rispettino il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo stabilimento (ultimo produttivo):
    1. X-LAM
    2. Bilama
    3. Trilama
    4. Lamellare
    5. OSB
    6. Elementi lineari strutturali massicci (travi, tavole …)
    7. Altri prodotti lignei strutturali (specificare)
  3. Almeno 2 su 7 dei seguenti prodotti siano prodotti utilizzando legname proveniente da boschi che rispettino il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo stabilimento (ultimo produttivo):
    1. Finestre
    2. Porte
    3. Pavimenti
    4. Scale

Si rimanda alla specifica RT-ES1 & ES.4-1 “richiesta dichiarazioni prodotti” per esempi e modelli che possono essere utilizzati per richiedere e presentare le evidenze.

Specifiche in Fase di Realizzazione 

OPZIONE 1.A

Il produttore dell’edificio, prima dell’arrivo dei materiali e prodotti in cantiere, già allatto della richiesta d’offerta al proprio fornitore, dovrà richiedere, elencare e raccogliere tutte le informazioni dei materiali e prodotti incorporati permanentemente nell’edificio interessati dalla presente specifica. Contestualmente all’ordine deve essere esplicitamente richiesta al fornitore la documentazione fiscale dove si riporta:

  • il costo (valore) del prodotto

Contestualmente all’ordine deve essere esplicitamente richiesta al fornitore una dichiarazione nella quale si indica:

  • nome del materiale/prodotto
  • nome del produttore/rivenditore
  • peso complessivo del materiale/prodotto
  • la frazione di prodotto soddisfacente i requisiti cioè la percentuale in peso del materiale o prodotto che è stato estratto, raccolto, recuperato e lavorato all’interno di un raggio pari a Res.4min dal cantiere.

L’organismo di certificazione, allatto delle ispezioni in cantiere, dovrà verificare la presenza di tali dichiarazioni, secondo quanto richiesto nei documenti progettuali esecutivi. Le schede tecniche e certificazioni dovranno essere conformi alle specifiche progettuali richieste, tale verifica può essere svolta con il supporto del Direttore Lavori incaricato. Nell’Allegato C si riporta un esempio di elenco di raccolta alle attestazioni dei prodotti che sono utilizzati all’interno dello specifico edificio. Il produttore dell’edificio, durante la realizzazione dell’opera, dovrà assicurarsi che siano installati nell’edificio materiali e prodotti corrispondenti alle richieste di progetto.
Si rimanda ai seguenti documenti per la corretta raccolta delle evidenze:

  • RT-ES1 & ES4 “calcolo parametri secondo LEED”
  • RT-ES1 & ES4 “richiesta dichiarazione prodotti”

Gli stessi verranno messi a disposizione appena avviato il processo di certificazione.

OPZIONE 2

Il produttore dell’edificio dovrà richiedere e raccogliere le evidenze che:

  1. Almeno 2 su 7 dei seguenti prodotti strutturali (o 1 nel solo caso di utilizzo di una sola tipologia di questi prodotti) siano prodotti (o ultimo assemblaggio) presso uno stabilimento che rispetti il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo specifico cantiere:
    1. X-LAM
    2. Bilama
    3. Trilama
    4. Lamellare
    5. OSB
    6. Elementi lineari strutturali massicci (travi, tavole …)
    7. Altri prodotti lignei strutturali (specificare)
  1. Almeno 2 su 4 dei seguenti prodotti di legno siano prodotti (o ultimo assemblaggio) presso uno stabilimento che rispetti il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo specifico cantiere:
    1. Finestre
    2. Porte
    3. Pavimenti
    4. Scale
  2. Almeno 2 su 7 dei seguenti prodotti strutturali (o 1 nel solo caso di utilizzo di una sola tipologia di questi prodotti) siano prodotti utilizzando legname proveniente da boschi che rispettino il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo stabilimento (ultimo produttivo):
    1. X-LAM
    2. Bilama
    3. Trilama
    4. Lamellare
    5. OSB
    6. Elementi lineari strutturali massicci (travi, tavole …)
    7. Altri prodotti lignei strutturali (specificare)
  3. Almeno 2 su 7 dei seguenti prodotti siano prodotti utilizzando legname proveniente da boschi che rispettino il parametro Res.4min, indicato nella tabella del punteggio della presente specifica, rispetto allo stabilimento (ultimo produttivo):
    1. Finestre
    2. Porte
    3. Pavimenti
    4. Scale

Si rimanda alla specifica RT-ES1 & ES.4-1 “richiesta dichiarazioni prodotti” per esempi e modelli che possono essere utilizzati per richiedere e presentare le evidenze.

Equazione di calcolo per VES4min

Se solo una frazione di un prodotto o di un materiale viene estratto, raccolto, recuperato o lavorato localmente, allora solo quella frazione percentuale (in peso) contribuirà al valore di produzione locale. Sono da includere nel calcolo esclusivamente materiali permanentemente installati nell’edificio. Componenti meccaniche, elettriche, idrauliche e articoli speciali quali ascensori e impianti non devono essere inclusi in questo calcolo.

calcolo

Costo totale dei materiali può essere calcolato, in alternativa, attraverso la redazione del computo metrico estimativo, o di un documento similare. Il vantaggio di utilizzare i costi reali dei materiali, invece di considerare il valore predefinito del 45%, è che per i progetti in cui il costo dei materiali è inferiore al 45% sarà più facile raggiungere le soglie del 10% e 20% per ottenere il credito, poiché il costo totale dei materiali è al denominatore della equazione sopra riportata.

I costi dei materiali includono tutte le spese per il trasporto del materiale in cantiere, devono tener conto di tutte le imposte (NB: se si considera l’iva la stessa deve essere considerata anche nel “Costo totale dei materiali”) e gli oneri di trasporto sostenuti dal costruttore ma devono escludere i costi della manodopera e delle attrezzature, una volta che il materiale è stato consegnato in cantiere.

Esempio di Calcolo

Il costo totale di costruzione di una biblioteca è di 850.000,00€. Utilizzando il valore predefinito del 45%, il costo totale dei materiali, escludendo gli oneri d montaggio e le attrezzature è: 850.000,00 x 0,45 = 382.500€

Tabella ES 4.1

Per i prodotti fabbricati o assemblati contenenti solo alcuni componenti che sono stati estratti rispettando il valore Res.4min, i costi prodotti devono essere proporzionati in base al peso delle loro componenti; quindi essere inseriti nel calcolo complessivo.

Tabella ES 4.1 infissi

Fonte: Arca

 

GALLERY DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO (intervento di edilizia sociale)
Progetto ATER di Social Housing, Motta di Livenza, 2010

planimetria generale prospetto sezione e prospetto realizzazione dei solai e del reticolo strutturale realizzazione delle pareti perimetrali realizzazione della copertura particolare scala d'accesso reliazzato vista dall'esterno vista dall'esterno 2 ]]>
Recupero Sottotetti http://blog.archetiposrl.com/2014/01/recupero-sottotetti/ Mon, 20 Jan 2014 08:14:19 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=477 Lo scorso 3 gennaio 2014, il Consiglio di Stato si è espresso per quanto concerne il pagamento dei costi di costruzioni in materia di recupero abitativo dei sottotetti, andando così finalmente a definire quanto sommariamente descritto al comma 7 dell’art. 64 della L.R.12/2005.

DCP_0010

Il contenzioso tra l’immobiliare ed il Comune, nasce a causa, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 comma 7 che recita “La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.”

Nella sopra citata norma, però non viene specificato esattamente quale sia la superficie che bisogna prendere in considerazione per il calcolo del costo di costruzione.

Ci viene in aiuto il Consiglio di Stato che, con sentenza del 20 dicembre 2013 n. 6160 e del 20 dicembre 2013 n. 6061, conferma che il costo di costruzione deve essere determinato tenendo conto solo della superficie “resa abitativa”. Ovvero non rientrano nei parametri calcolabili le superfici per “superficie per servizi e accessori” quali “cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze, androni, porticati liberi, logge e balconi”.

Questo comporta che, in caso di conteggio errato (anche le superfici per servizi e accessori sono state conteggiate) da parte dell’Amministrazione comunale, dei costi di costruzione, è possibile chiedere al T.A.R. (entro dieci anni) di quantificare esattamente il contributo dovuto e conseguentemente condanni il Comune a restituire all’interessato gli importi versati in eccedenza.

Si riporta, quale contributo informativo, integralmente l’articolato di legge in questione.

TITOLO IV – ATTIVITA’ EDILIZIE SPECIFICHE

CAPO I – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Art. 63. (Finalità e presupposti)

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura

2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto

3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori.

4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Art. 64. (Disciplina degli interventi)
(articolo così sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)



1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. All’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.

3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4. Non sono assoggettati al versamento di cui al precedente comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

5. Le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio.

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 81, ove esistente, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole. 
(comma così modificato dal’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

9. La denuncia di inizio attività deve contenere l’esame dell’impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al precedente comma 8.

10. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.

Art. 65. (Ambiti di esclusione)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i comuni possono, altresì, individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall’articolo 64, comma 3.

1-quater. Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino all’approvazione dei PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-quinquies. In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della l.r. n. 15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b).


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