lombardia – Blog – Archetipo srl http://blog.archetiposrl.com Notizie dal mondo dell'edilizia Fri, 31 Dec 2021 15:43:21 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Rischio sismico e nuova zonizzazione sismica in Lombardia http://blog.archetiposrl.com/2016/09/rischio-sismico-e-nuova-zonizzazione-sismica-in-lombardia/ Fri, 30 Sep 2016 09:50:44 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=1940 Sismografo

A distanza di un mese dal grave terremoto occorso nella zona di Accumuli ed Amatrice si ripresenta con forza il problema del rischio sismico e della corretta consapevolezza rispetto al livello di pericolosità del proprio territorio. Nel corso degli ultimi 10-15 anni sono state fatte diverse modifiche e approfondimenti rispetto ad una più coerente classificazione del territorio nazionale.

Il primo passo in tal senso è rappresentato dall’Ordinanza della Presidenza del consiglio dei Ministri OPCM 3432 del 2003, che classificò l’intero territorio nazionale a rischio sismico secondo quattro zone, determinando per ciascun comune un valore di accelerazione dovuto al sisma. Prima dell’entrata di questa nuova norma solo alcune aree erano sismiche. Ora tutto il territorio nazionale è sismico con valori differenti di pericolosità sismica.

Classificazione 1984 (in Lombardia 41 comuni in 2° categoria)
Classificazione 1984 (in Lombardia 41 comuni in 2° categoria)

Le zone sismiche individuate con l’OPCM vanno dalla zona 1 (a maggior rischio sismico e con magnitudo più elevate) alla zona 4 con rischio sismico e magnitudo modeste. Si ricorda come prima dell’introduzione di questa legge alcune zone del territorio nazionale non avessero alcuna classificazione sismica. Il legislatore ha comunque lasciato facoltà alle singole regioni di provvedere ad eventuali modifiche rispetto a quanto concordato a livello nazionale, per una miglior rappresentazione del caso locale.

La Carta della pericolosità sismica realizzata dall’Ingv e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale si basa sull’accelerazione massima del suolo prevista conseguente alle onde sismiche (S) in suoli omogenei rigidi entro una profondità di 30 metri. L’Italia è stata suddivisa in quattro zone di pericolosità.
La Carta della pericolosità sismica realizzata dall’Ingv e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale si basa sull’accelerazione massima del suolo prevista conseguente alle onde sismiche (S) in suoli omogenei rigidi entro una profondità di 30 metri. L’Italia è stata suddivisa in quattro zone di pericolosità.

Nel 2014, con la delibera n. 2129 dell’11 luglio 2014, Regione Lombardia è andata proprio in quella direzione, con una nuova classificazione sismica del territorio regionale.

A seguito del terremoto che ha colpito nel 2012 principalmente l’Emilia, ma anche alcuni centri del Mantovano, e del terremoto occorso nel 2004 a Salò (BS), il legislatore ha voluto modificare la zonizzazione sismica di diversi comuni, con un passaggio dalla zona 4 alla zona 3 o dalla zona 3 alla zona 2.

La nuova classificazione prevede l’aumento delle aree in Zona 2 dalle attuali 32 a 57, tra cui Brescia, Desenzano d/G, Montichiari, solo per citare le variazioni più significative. Diversi sono anche i passaggi di comuni dalla zona 4 alla zona 3. Tra questi anche la quasi totalità dei comuni della Brianza Centrale e del Milanese, Milano Compresa. Le aree in Zona 3 diventano quindi 1.028, mentre in Zona 4 sono individuate solo 446 aree.

L’entrata in vigore della nuova classificazione sismica è stata differita in un primo tempo, con la deliberazione n. X/2489 del 10 ottobre 2014, al 14 ottobre 2015 e in un secondo tempo, con la deliberazione sopra richiamata n. X/4144 del 8 ottobre 2015, pubblicata sul BURL del 13 ottobre 2015, al 10 aprile 2016.

Dal 10 aprile 2016 la nuova classificazione sismica in Regione Lombardia è quindi effettivamente entrata in vigore.

 mappa_sismica_lombardia_2014 variazione sismica lombardia

Variazione zone sismiche Lombardia

Una nuova classificazione sismica influenza la pianificazione comunale e gli studi nei piani di governo del territorio (PGT), promuove la microzonazione sismica, le procedure dei sistemi di controllo e le procedure autorizzative, nonché cambia il livello di attenzione e consapevolezza con conseguente maggiore qualità edilizia e maggiore prevenzione.

La seconda notizia è la pubblicazione della legge regionale Lombardia 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, che fornisce nuove disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza nelle zone sismiche.

Ecco le principali novità della nuova legge l.r.n. 33/2015 e della delibera attuativa D.G.R. 5001/2016 sulle costruzioni in zona sismica in Lombardia.

  • il trasferimento ai Comuni di alcune funzioni di controllo sulle costruzioni in zona sismica (art. 2, comma 1, l.r. n. 33/2015);
  • l’autorizzazione sismica preventiva nei comuni in zona sismica 2, da rilasciare entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, dei progetti prima dell’inizio dei lavori (art. 8, comma 1, l.r. n. 33/2015);
  • per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori;
  • il parere tecnico da chiedere alla Regione per le opere pubbliche realizzate dal comune (art. 8, comma 5, l.r. n. 33/2015);
  • la gestione informatica delle pratiche sismiche (art. 3, comma 2, l.r. n. 33/2015), con possibilità di deposito in formato cartaceo fino a 12 mesi successivi alla data di effettiva operatività del sistema informativo, che sarà indicato con decreto del dirigente regionale competente (art. 13, comma 2, l.r. n. 33/2015).
  • attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
  • attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.
]]>
DIA – Modulistica Edilizia Unificata http://blog.archetiposrl.com/2016/02/dia-modulistica-edilizia-unificata/ Wed, 10 Feb 2016 17:00:30 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=1661 modulistica1Regione Lombardia ha approvato la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) con delibera n. 4601 del 17 dicembre 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 52 serie ordinaria, del 24 dicembre 2015.

I Comuni lombardi sono tenuti ad adeguare la modulistica DIA già in uso entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL. Tale approvazione segue quella dei precedenti moduli per l’edilizia libera CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), approvati con d.g.r. 3543 dell’8 maggio 2015. Trascorsi i 90 giorni, i moduli regionali DIA, CIL e CILA potranno essere comunque utilizzati per i relativi adempimenti nei confronti dei Comuni.

Le modifiche apportate sono il risultato dell’attività del Tavolo regionale di confronto sulla modulistica edilizia unificata, al quale partecipano le consulte degli ordini professionali tecnici regionali (d.g.r. 1899 del 30 maggio 2014), le principali associazioni di categoria e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Soni in attesa di essre adeguati i moduli relativa la richiesta del Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA). Verrà inoltre attivata la ricognizione online sulle modalità di gestione delle procedure edilizie comunali e degli sportelli unici per l’edilizia.

Ma tutt’oggi quali sono i titoli abitativi necessari alla presentazione di una pratica edilizia? Qui di seguito uno schema riepilogativo:

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA -art. 6, comma 1 DPR 380/2001
interventi per i quali non è necessario presentare alcuna istanza essendo completamente liberi ma da realizzare nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico, ecc.) (vedi tabella riepilogativa sotto)
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL) – art. 6, comma 2 Dpr 380/2001
interventi per i quali è sufficiente presentare una semplice comunicazione anche per via telematica nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico, ecc.). I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione oppure se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione (vedi tabella riepilogativa sotto).
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) – art. 6, comma 2 lettere a) ed e-bis) e comma 4 Dpr 380/2001
tipologie di lavori ritenute più rilevanti (es. manutenzione straordinaria), per le quali è necessario che la comunicazione sia asseverata da un tecnico abilitato e accompagnata da un elaborato progettuale. In particolare, il tecnico assevera che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, compatibili con la normativa sismica e sul rendimento energetico e che non vi è interessamento delle parti strutturali. I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione. Se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo la sua acquisizione (vedi tabella riepilogativa sotto)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) – art. 19 della L. 241/1990 e art. 22 DPR 380/2001
Ha sostituito la DIA ed ha carattere residuale rispetto agli altri titoli abilitativi: si ricorre alla SCIA quando gli interventi edilizi non rientrano nell’edilizia libera e/o Permesso di costruire. Per la presentazione della SCIA è necessario che un tecnico abilitato asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e vi siano allegati una relazione tecnica e gli elaborati progettuali. I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione. Se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione. (vedi tabella riepilogativa sotto)
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) – art. 22, comma 3, art. 23 e art.28-bis del DPR 380/2001
La DIA è alternativa al permesso di costruire (a scelta del richiedente). E’ richiesto che un tecnico abilitato asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie. Alla Dia è allegata una relazione e deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dagli elaborati progettuali. I lavori si possono iniziare dopo 30 giorni. Se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione. (vedi tabella riepilogativa sotto)
PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) – art. 10 e 20 Dpr 380/2001
  • Il permesso di costruire è necessario per gli interventi più rilevanti (es. nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ecc). Il permesso è un atto autorizzativo per il quale occorre attendere un provvedimento finale da parte dell’amministrazione comunale oppure la formazione del silenzio-assenso. I relativi termini sono variabili in considerazione di eventuali interruzioni dovute alla richiesta di integrazioni documentali o sospensioni per richiesta di modifiche di modesta entità, nonché dello svolgimento, ove necessario, della conferenza di servizi per acquisizione di atti di assenso. Secondo i tempi indicati nel DPR 380/2001 i termini vanno dai 90 ai 150 giorni che possono arrivare anche a 300 in caso di progetti particolarmente complessi secondo quanto ritenuto dal responsabile del procedimento (vedi tabella). Decorsi inutilmente i relativi termini per l’adozione del provvedimento finale è prevista la formazione del silenzio-assenso. Il silenzio-assenso non si applica nel caso sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In questo caso il procedimento è sempre concluso con un provvedimento espresso.
  • Il Decreto legge 133/2014 ha introdotto a livello nazionale anche il permesso di costruire convenzionato (art. 28bis) In particolare è stato specificato che sono soggetti alla stipula di convenzione, approvata dal Consiglio Comunale (fatta salva una diversa previsione regionale):

–       la cessione delle aree;

–       la realizzazione di opere di urbanizzazione;

–       la caratteristiche morfologiche degli interventi;

–       la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

La procedura di tale permesso è la stessa del permesso di costruire ordinario a cui si aggiungono i tempi per la stipula e approvazione della convenzione.

PDC

tab.riepilogativa.titoli

]]>
Edifici ad energia quasi zero: la Lombardia inizia dal 1 gennaio 2016 http://blog.archetiposrl.com/2015/12/edifici-ad-energia-quasi-zero-la-lombardia-inizia-dal-1-gennaio-2016/ Thu, 10 Dec 2015 10:18:43 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=1617 NZEB_4La Lombardia sarà la prima regione italiana ad attuare per legge, a partire dal 1° gennaio 2016, la direttiva europea 2010/31/UE relativa agli edifici a energia quasi zero (NZEB-Near Zero Energy Building) sia pubblici che privati sia nuovi che da ristrutturare.

La disciplina regionale che definisce i requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici, e le modalità per calcolare il fabbisogno energetico sta dunque per essere sostituita da una nuova.

Il cambiamento è dovuto alla necessità di recepire (almeno per gli aspetti fondamentali) la nuova metodologia approvata con i decreti interministeriali del 26 giugno 2015, essenziali per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE.

Con D.g.r. 17 luglio 2015 – n. X/3868, pubblicata sul BURL del 23 luglio 2015, la Regione Lombardia ha recepito i tre decreti interministeriali del 26 giugno sull’efficienza energetica destinati a cambiare la faccia dell’edilizia. La D.g.r., intitolata “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a  seguito   dell’approvazione   dei   decreti   ministeriali  per l’attuazione   del   d.lgs.   192/2005,   come   modificato   con l. 90/2013”, ha previsto l’aggiornamento della disciplina regionale in materia di efficienza e certificazione energetica degli immobili e soprattutto ha stabilito che “in Regione Lombardia i requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai decreti interministeriali 26 giugno 2015, entreranno in vigore dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, sia per tutti gli altri edifici”. Inoltre con decreto dirigenziale n. 6480 (“Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della dgr 3868 del 17.7.2015”) della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile sono state esplicitate le disposizioni in merito all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per le diverse tipologie di intervento sugli edifici e sugli impianti, il metodo di calcolo e i requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica.

]]>
Nuova legge sul consumo di suolo in Lombardia http://blog.archetiposrl.com/2015/03/nuova-legge-sul-consumo-di-suolo-in-lombardia/ Tue, 03 Mar 2015 08:06:34 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=1322 Regione LombradiaLa Regione Lombardia ha approvato la nuova legge sulla riduzione del consumo di suolo (L.R. n. 31 del 28/11/2014) al fine di promuove la riqualificazione degli spazi già urbanizzati e per ridurre il consumo di suolo agricolo e non ancora edificato.

Dall’entrata in vigore della legge i Comuni non hanno più la possibilità di approvare varianti ai PGT che prevedano un ulteriore consumo di suolo.

La Legge: legge_regionale_31_2014_riduzione_consumo_del suolo_lombardia

Per approfondire: Link

]]>
Recupero Sottotetti http://blog.archetiposrl.com/2014/01/recupero-sottotetti/ Mon, 20 Jan 2014 08:14:19 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=477 Lo scorso 3 gennaio 2014, il Consiglio di Stato si è espresso per quanto concerne il pagamento dei costi di costruzioni in materia di recupero abitativo dei sottotetti, andando così finalmente a definire quanto sommariamente descritto al comma 7 dell’art. 64 della L.R.12/2005.

DCP_0010

Il contenzioso tra l’immobiliare ed il Comune, nasce a causa, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 comma 7 che recita “La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.”

Nella sopra citata norma, però non viene specificato esattamente quale sia la superficie che bisogna prendere in considerazione per il calcolo del costo di costruzione.

Ci viene in aiuto il Consiglio di Stato che, con sentenza del 20 dicembre 2013 n. 6160 e del 20 dicembre 2013 n. 6061, conferma che il costo di costruzione deve essere determinato tenendo conto solo della superficie “resa abitativa”. Ovvero non rientrano nei parametri calcolabili le superfici per “superficie per servizi e accessori” quali “cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze, androni, porticati liberi, logge e balconi”.

Questo comporta che, in caso di conteggio errato (anche le superfici per servizi e accessori sono state conteggiate) da parte dell’Amministrazione comunale, dei costi di costruzione, è possibile chiedere al T.A.R. (entro dieci anni) di quantificare esattamente il contributo dovuto e conseguentemente condanni il Comune a restituire all’interessato gli importi versati in eccedenza.

Si riporta, quale contributo informativo, integralmente l’articolato di legge in questione.

TITOLO IV – ATTIVITA’ EDILIZIE SPECIFICHE

CAPO I – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Art. 63. (Finalità e presupposti)

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

1-bis. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura

2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto

3. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori.

4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Art. 64. (Disciplina degli interventi)
(articolo così sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)



1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. All’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012)

2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.

3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4. Non sono assoggettati al versamento di cui al precedente comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

5. Le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio.

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 81, ove esistente, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole. 
(comma così modificato dal’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2009)

9. La denuncia di inizio attività deve contenere l’esame dell’impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al precedente comma 8.

10. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.

Art. 65. (Ambiti di esclusione)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i comuni possono, altresì, individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall’articolo 64, comma 3.

1-quater. Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino all’approvazione dei PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-quinquies. In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della l.r. n. 15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b).


]]>