riqualificazione energetica – Blog – Archetipo srl http://blog.archetiposrl.com Notizie dal mondo dell'edilizia Fri, 31 Dec 2021 15:43:21 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Sposti l’edificio? Puoi usufruire del bonus 50% per le ristrutturazioni http://blog.archetiposrl.com/2014/01/sposti-ledificio-puoi-usufruire-del-bonus-50-per-le-ristrutturazioni/ Fri, 31 Jan 2014 10:19:19 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=492 archetiposrl-ristrutturazione

Nel caso di lavori che interessano demolizioni e ricostruzioni con lieve spostamento dell’edificio, si può applicare il bonus delle detrazioni fiscali del 50% sulle ristrutturazioni.

Spiega infatti, Il Sottosegretario dell’Economia On. Pier Paolo Baretta, che anche i sopracitati interventi grazie a delle normative meno rigide, possono rientrare tra quelli delle ristrutturazioni.

Il DL 69/2013, meglio conosciuto come decreto Del Fare, ha decretato come le demolizioni e ricostruzioni con cambio di sagoma debbano rispettare la volumetria preesistente. Come chiarito dal Sottosegretario,che ha specificato che la sagoma è strettamente legata all’area di sedime.

Facendo un excursus storico delle normativa, si nota come siano cambiate le direttive e si sia cercato di interpretare al meglio le nuove norme.

Il Dpr 380/2001 Testo unico dell’edilizia art. 3 comma d) recitava:

“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Successivamente, con il Dlgs 301/2002, è stato in seguito eliminato il riferimento al rispetto dell’area di sedime:

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: “successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente” sono sostituite dalle seguenti: “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”;

In seguito però, con la circolare n.4174/2003 in merito a Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia, viene spiegato, come lo spostamento non deve stravolgere completamente l’intervento edilizio altrimenti sarebbe stato considerato come nuova costruzione.

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Diagnosi Energetica http://blog.archetiposrl.com/2013/07/diagnosi-energetica/ Fri, 12 Jul 2013 09:59:13 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=241 riqualificazione

Il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 115 all’art. 2 lett. N, ripreso dalla Regione Lombardia – DGR VIII 8745 22-12-08 – Art. 2 lett. N, definisce, più estesamente, la diagnosi energetica come “la procedura sistematica volta a fornire  un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”.

Precisamente, la diagnosi energetica analizza lo stato di degrado di un edificio esistente e degli impianti in esso istallati, valuta i consumi energetici e confronta l’edificio con la normativa energetica vigente. Sul mercato c’è chi propone diagnosi a pochi euro, oppure facili consulenze green in grado di diagnosticare velocemente e “a grandi linee” gli sprechi, ma per analizzare le performance dell’edificio e individuare quali interventi realizzare per migliorare, in modo efficace l’immobile, servono strumenti professionali, sopralluoghi tecnici e studi di fattibilità certificati, in grado di dare garanzie sui risultati che si vogliono ottenere: la diagnosi energetica è uno strumento definito dalla norma nazionale Uni Ts 11300/1-2, che solo dei professionisti e delle imprese specializzate sono in grado di rilasciare.

La diagnosi energetica è una delle componenti chiave all’interno di un programma di efficienza energetica e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare.                                                                                 Oltre a comprendere il certificato energetico e schede anagrafico impiantistiche, si arricchisce la procedura di analisi sui flussi energetici effettuati mediante termo camera ad infrarossi, termo flussometro, simulatore dinamico dedicato e sensori ambientali. Attraverso l’analisi dei dati raccolti, vengono formulate proposte di intervento per la riqualificazione energetica (agevolata anche grazie agli incentivi) dell’immobile in grado di garantire un retrofit vantaggioso.

Le potenziali azioni da attuare, interessano sia il sistema tecnologico sia la gestione energetica dell’edificio e riguardano fondamentalmente:

  • il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio (incremento dell’isolamento termico, sostituzione dei serramenti, installazione di idonei sistemi di schermatura solare…);
  • la sostituzione di componenti obsoleti degli impianti di climatizzazione invernale e di illuminazione con altri più efficienti dal punto di vista energetico e con minore impatto sull’ambiente in termini di emissioni prodotte;
  • l’utilizzo dell’energia gratuita del sole per la produzione di energia elettrica (pannelli fotovoltaici) e termica (collettori solari);
  • la corretta gestione della ventilazione naturale e del raffrescamento passivo al fine di limitare la diffusione di impianti di condizionamento estivo, responsabili dell’incremento dei consumi elettrici;
  • la revisione della contrattualistica inerente ai servizi energetici (meccanismi di incentivi/disincentivi finanziari);
  • l’introduzione di sistemi di contabilizzazione.

Una volta analizzato l’immobile e rilevate le eventuali problematiche, verranno presentati al committente una serie di possibili soluzioni ai problemi evidenziati, corredati dalle valutazioni economiche e dai relativi pay back di ritorno dell’investimento.

 

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Riqualificazione Energetica: sale la detrazione fiscale, al 65% http://blog.archetiposrl.com/2013/06/riqualificazione-energetica-sale-la-detrazione-fiscale-al-65/ Fri, 07 Jun 2013 16:31:22 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=154 DCP_0022Per i privati proroga fino a fine 2013, per i condomini fino giugno 2014. Anche la detrazione del 50% per le ristrutturazioni è prorogata fino a fine 2013.

Il Consiglio dei Ministri con il decreto legge 04/06/2013 n. 63 per le misure energetiche nell’edilizia ha deciso che la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica sale dal 55% al 65% e varrà fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per i condomini. Questi ultimi però accederanno all’agevolazione soltanto se gli interventi riguardano “almeno il 25% della superficie dell’involucro”.Nello specifico i privati potranno godere dell’incentivo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. I condomini (per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civili, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio) avranno tempo fino al 30 giugno 2014.

Dall’analisi della bozza dello schema di decreto legge che introduce la proroga e la detrazione 65% emerge che la detrazione non include la spesa per impianti di produzione di energia termica (solare e termico e pompa di calore) in quanto per questi casi esiste già  il Conto Termico.

Restano confermati invece le seguenti tipologie di intervento:

  • interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti;
  • interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione.

I tetti massimi rimangono i medesimi ovvero: 100.000 euro per riqualificazione energetica globale, 60.000 euro per interventi sull’involucro, 30.000 euro per le caldaie a condensazione; c’è da precisare però che con l’aumento dal 55% al 65% di detrazione vi è una diminuzione del costo complessivo dell’intervento.

Non cambiano gli edifici interessati (tutte le categorie catastali anche rurali e strumentali) e nemmeno i beneficiari dell’incentivo: persone fisiche, esercenti e altre professioni, i contribuenti che conseguono reddito di impresa, associazioni fra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

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Bonus 55%: Si può ancora usufruire dell’incentivo, presentando domanda entro il 30 settembre 2013 http://blog.archetiposrl.com/2013/05/bonus-55-se-il-termine-e-scaduto-dopo-il-30-settembre-2012-e-ancora-possibile-inviare-la-richiesta-allenea/ Mon, 06 May 2013 14:55:13 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=71
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In merito alla detrazione del 55%, per chi ha realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo stesso anno, ma ha dimenticato di trasmettere la richiesta, Enea fa sapere che è ancora possibile fare la richiesta (attraverso la sua FAQ n.70 sul sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

L’ente considera l’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1

semplificazioni in materia tributaria” così recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali,subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista“.

Stando cui sopra, se il contribuente, rientra nelle condizioni a), b) e c), non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all’invio della documentazione all’ENEA entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.

In seguito l’entrata in vigore delle suddette norme, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 38/E del 28 settembre 2012, in qui spiega che il termine utile indicato nelle norme è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi, che scade dopo il termine entro il quale presentare la comunicazione ad Enea.

Il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad ENEA  è il 30 settembre 2013 per quei interventi la cui scadenza dei 90 giorni “utili” è successiva al 30 settembre 2012.

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Ristrutturazione: Il bonus del 50% vale anche per il fotovoltaico http://blog.archetiposrl.com/2013/03/ristrutturazione-il-bonus-del-50-vale-anche-per-il-fotovoltaico/ Fri, 22 Mar 2013 11:15:54 +0000 http://54.37.69.83/blog/?p=38 3_1_03_13_aggL’installazione di un impianto fotovoltaico può essere agevolata con la detrazione Irpef del 50% o del 36% riconosciuta agli interventi di ristrutturazione edilizia. L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che per avere diritto al bonus è necessario rinunciare agli incentivi del Quinto Conto Energia.

Dato che in alcuni casi, come nell’installazione di impianti di potenza più elevata, può risultare più conveniente richiedere le detrazioni sulle ristrutturazioni anziché gli incentivi del Conto Energia, quali dei due si può ottenere?

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la Risoluzione 207/E/2008 sulla riqualificazione energetica degli edifici tratta anche il tema delle ristrutturazioni. Allo stesso tempo, con il DM 19 febbraio 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce una conferma implicita affermando che le tariffe del Conto energia non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici che hanno beneficiato della detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.
Da un lato quindi si possono richiedere gli incentivi del Quinto Conto Energia anche se ormai sono quasi in esaurimento, a fine dicembre, infatti, il Gse – Gestore dei servizi energetici ha annunciato il superamento dei 6,5 miliardi di euro, vicino dunque il raggiungimento del tetto dei 6,7 miliardi, che fisserà la fine del sistema incentivante.
Dall’altro lato invece, gli interventi di ristrutturazione, sono agevolati come indicato dal DL Sviluppo 83/2012, del 50% di detrazione Irpef per un tetto di spesa di 96.000,00 euro entro il 30 giugno 2013; dopo questa data si tornerà ad una detrazione del 36%ed un tetto di spesa di 48.000,00 euro.
Se si decidesse di richiedere l’incentivazione con quest’ultimo caso, per capire a quale percentuale di detrazione si ha diritto si deve fare riferimento al criterio di cassa. Bisogna cioè considerare la data in cui è stato emesso il pagamento.

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