001234501Sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 21 giugno scorso è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Del Fare, il Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69  recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Ristrutturazione
In particolare per quanto riguarda l’edilizia l’importante novità introdotta, consiste nell’estensione del concetto di ristrutturazione edilizia agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con sagoma differente da quelli preesistenti. Più semplicemente in caso di demolizione con ricostruzione la sagoma del nuovo edificio potrà differire completamente da quella esistente, l’importante è che sia mantenuta la stessa volumetria. Per questo non occorrerà più fare richiesta di Permesso di Costruire ma basterà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Agibilità                                                                                                                                        Sarà sempre possibile richiedere il certificato di agibilità per singoli edifici o singole porzioni, purchè funzionalmente autonomi e a patto che siano stati effettuati con successo i collaudi delle opere di urbanizzazione primaria. Il certificato di agibilità “parziale” così ottenuto può essere prorogato una sola volta per un periodo massimo di 3 anni.

Velocizzare la P.A.                                                                                                                      Prima della presentazione della SCIA, il privato può richiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.

Terre e rocce da scavo                                                                                                                 Il DM 161/2012 si applica solo ai materiali che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Le terre e rocce da scavo che non rientrano nel DM sono comunque considerate sottoprodotti e non rifiuti se il produttore dimostra che sono destinate direttamente all’utilizzo in un determinato ciclo produttivo nello stesso sito o in un altro luogo, che non contengono fonti di contaminazione, che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute e che non è necessario sottoporle ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

 

Anche il DURC si semplifica. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC si potrà acquisire in via informatica e avrà una validità di 180 giorni.

Scarica il Dl. 21/06/13 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.”