modulistica1Regione Lombardia ha approvato la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) con delibera n. 4601 del 17 dicembre 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 52 serie ordinaria, del 24 dicembre 2015.

I Comuni lombardi sono tenuti ad adeguare la modulistica DIA già in uso entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL. Tale approvazione segue quella dei precedenti moduli per l’edilizia libera CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), approvati con d.g.r. 3543 dell’8 maggio 2015. Trascorsi i 90 giorni, i moduli regionali DIA, CIL e CILA potranno essere comunque utilizzati per i relativi adempimenti nei confronti dei Comuni.

Le modifiche apportate sono il risultato dell’attività del Tavolo regionale di confronto sulla modulistica edilizia unificata, al quale partecipano le consulte degli ordini professionali tecnici regionali (d.g.r. 1899 del 30 maggio 2014), le principali associazioni di categoria e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Soni in attesa di essre adeguati i moduli relativa la richiesta del Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA). Verrà inoltre attivata la ricognizione online sulle modalità di gestione delle procedure edilizie comunali e degli sportelli unici per l’edilizia.

Ma tutt’oggi quali sono i titoli abitativi necessari alla presentazione di una pratica edilizia? Qui di seguito uno schema riepilogativo:

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA -art. 6, comma 1 DPR 380/2001
interventi per i quali non è necessario presentare alcuna istanza essendo completamente liberi ma da realizzare nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico, ecc.) (vedi tabella riepilogativa sotto)
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL) – art. 6, comma 2 Dpr 380/2001
interventi per i quali è sufficiente presentare una semplice comunicazione anche per via telematica nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico, ecc.). I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione oppure se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione (vedi tabella riepilogativa sotto).
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) – art. 6, comma 2 lettere a) ed e-bis) e comma 4 Dpr 380/2001
tipologie di lavori ritenute più rilevanti (es. manutenzione straordinaria), per le quali è necessario che la comunicazione sia asseverata da un tecnico abilitato e accompagnata da un elaborato progettuale. In particolare, il tecnico assevera che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, compatibili con la normativa sismica e sul rendimento energetico e che non vi è interessamento delle parti strutturali. I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione. Se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo la sua acquisizione (vedi tabella riepilogativa sotto)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) – art. 19 della L. 241/1990 e art. 22 DPR 380/2001
Ha sostituito la DIA ed ha carattere residuale rispetto agli altri titoli abilitativi: si ricorre alla SCIA quando gli interventi edilizi non rientrano nell’edilizia libera e/o Permesso di costruire. Per la presentazione della SCIA è necessario che un tecnico abilitato asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e vi siano allegati una relazione tecnica e gli elaborati progettuali. I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione. Se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione. (vedi tabella riepilogativa sotto)
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) – art. 22, comma 3, art. 23 e art.28-bis del DPR 380/2001
La DIA è alternativa al permesso di costruire (a scelta del richiedente). E’ richiesto che un tecnico abilitato asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie. Alla Dia è allegata una relazione e deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dagli elaborati progettuali. I lavori si possono iniziare dopo 30 giorni. Se è necessaria l’acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l’avvenuta acquisizione. (vedi tabella riepilogativa sotto)
PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) – art. 10 e 20 Dpr 380/2001
  • Il permesso di costruire è necessario per gli interventi più rilevanti (es. nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ecc). Il permesso è un atto autorizzativo per il quale occorre attendere un provvedimento finale da parte dell’amministrazione comunale oppure la formazione del silenzio-assenso. I relativi termini sono variabili in considerazione di eventuali interruzioni dovute alla richiesta di integrazioni documentali o sospensioni per richiesta di modifiche di modesta entità, nonché dello svolgimento, ove necessario, della conferenza di servizi per acquisizione di atti di assenso. Secondo i tempi indicati nel DPR 380/2001 i termini vanno dai 90 ai 150 giorni che possono arrivare anche a 300 in caso di progetti particolarmente complessi secondo quanto ritenuto dal responsabile del procedimento (vedi tabella). Decorsi inutilmente i relativi termini per l’adozione del provvedimento finale è prevista la formazione del silenzio-assenso. Il silenzio-assenso non si applica nel caso sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In questo caso il procedimento è sempre concluso con un provvedimento espresso.
  • Il Decreto legge 133/2014 ha introdotto a livello nazionale anche il permesso di costruire convenzionato (art. 28bis) In particolare è stato specificato che sono soggetti alla stipula di convenzione, approvata dal Consiglio Comunale (fatta salva una diversa previsione regionale):

–       la cessione delle aree;

–       la realizzazione di opere di urbanizzazione;

–       la caratteristiche morfologiche degli interventi;

–       la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

La procedura di tale permesso è la stessa del permesso di costruire ordinario a cui si aggiungono i tempi per la stipula e approvazione della convenzione.

PDC

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