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In merito alla detrazione del 55%, per chi ha realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo stesso anno, ma ha dimenticato di trasmettere la richiesta, Enea fa sapere che è ancora possibile fare la richiesta (attraverso la sua FAQ n.70 sul sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

L’ente considera l’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1

semplificazioni in materia tributaria” così recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali,subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista“.

Stando cui sopra, se il contribuente, rientra nelle condizioni a), b) e c), non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all’invio della documentazione all’ENEA entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.

In seguito l’entrata in vigore delle suddette norme, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 38/E del 28 settembre 2012, in qui spiega che il termine utile indicato nelle norme è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi, che scade dopo il termine entro il quale presentare la comunicazione ad Enea.

Il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad ENEA  è il 30 settembre 2013 per quei interventi la cui scadenza dei 90 giorni “utili” è successiva al 30 settembre 2012.