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Nel caso di lavori che interessano demolizioni e ricostruzioni con lieve spostamento dell’edificio, si può applicare il bonus delle detrazioni fiscali del 50% sulle ristrutturazioni.

Spiega infatti, Il Sottosegretario dell’Economia On. Pier Paolo Baretta, che anche i sopracitati interventi grazie a delle normative meno rigide, possono rientrare tra quelli delle ristrutturazioni.

Il DL 69/2013, meglio conosciuto come decreto Del Fare, ha decretato come le demolizioni e ricostruzioni con cambio di sagoma debbano rispettare la volumetria preesistente. Come chiarito dal Sottosegretario,che ha specificato che la sagoma è strettamente legata all’area di sedime.

Facendo un excursus storico delle normativa, si nota come siano cambiate le direttive e si sia cercato di interpretare al meglio le nuove norme.

Il Dpr 380/2001 Testo unico dell’edilizia art. 3 comma d) recitava:

“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Successivamente, con il Dlgs 301/2002, è stato in seguito eliminato il riferimento al rispetto dell’area di sedime:

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: “successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente” sono sostituite dalle seguenti: “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”;

In seguito però, con la circolare n.4174/2003 in merito a Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia, viene spiegato, come lo spostamento non deve stravolgere completamente l’intervento edilizio altrimenti sarebbe stato considerato come nuova costruzione.