archetiposrl-certificazione_energeticaLa Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la Delibera X/1216 con oggetto “l’aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle logge e delle serre, al fine di equiparare a volumi tecnici.”

Di seguito le nuove disposizioni che mirano a definire con un unico provvedimento le modifiche da apportare alla disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia.

  • Si ritiene idonea anche la Laurea in chimica industriale per l’accreditamento dei professionisti all’elenco dei certificatori energetici. Ampliato dunque l’elenco dei titoli di studio idonei, in conformità a quanto previsto dal DPR 75/2013.
  • Rimane invariato il requisito per cui è obbligatorio il superamento di uno specifico corso di formazione, con esame finale, per tutti quelli che chiedono di essere accreditati per l’attività di certificazione energetica, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale.
  • Viene recepita la definizione di impianto termico introdotto con il DL 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 all’art. 2 comma 1 «l-tricies)

    “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;

  • Modificata la denominazione dell’Attesto di Certificazione energetica in Attestato di Prestazione energetica, in modo da uniformare il più possibile la terminologia di riferimento utilizzata in ambito nazionale.
  • Approvato il documento, contenente i criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge  ai fini della loro equiparazione a “volumi tecnici” prevista dall’art. 4 della Lr 39/2004: in particolare il comma 4 e 5 recitano:

4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio.

5. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici.