Sismografo

A distanza di un mese dal grave terremoto occorso nella zona di Accumuli ed Amatrice si ripresenta con forza il problema del rischio sismico e della corretta consapevolezza rispetto al livello di pericolosità del proprio territorio. Nel corso degli ultimi 10-15 anni sono state fatte diverse modifiche e approfondimenti rispetto ad una più coerente classificazione del territorio nazionale.

Il primo passo in tal senso è rappresentato dall’Ordinanza della Presidenza del consiglio dei Ministri OPCM 3432 del 2003, che classificò l’intero territorio nazionale a rischio sismico secondo quattro zone, determinando per ciascun comune un valore di accelerazione dovuto al sisma. Prima dell’entrata di questa nuova norma solo alcune aree erano sismiche. Ora tutto il territorio nazionale è sismico con valori differenti di pericolosità sismica.

Classificazione 1984 (in Lombardia 41 comuni in 2° categoria)
Classificazione 1984 (in Lombardia 41 comuni in 2° categoria)

Le zone sismiche individuate con l’OPCM vanno dalla zona 1 (a maggior rischio sismico e con magnitudo più elevate) alla zona 4 con rischio sismico e magnitudo modeste. Si ricorda come prima dell’introduzione di questa legge alcune zone del territorio nazionale non avessero alcuna classificazione sismica. Il legislatore ha comunque lasciato facoltà alle singole regioni di provvedere ad eventuali modifiche rispetto a quanto concordato a livello nazionale, per una miglior rappresentazione del caso locale.

La Carta della pericolosità sismica realizzata dall’Ingv e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale si basa sull’accelerazione massima del suolo prevista conseguente alle onde sismiche (S) in suoli omogenei rigidi entro una profondità di 30 metri. L’Italia è stata suddivisa in quattro zone di pericolosità.
La Carta della pericolosità sismica realizzata dall’Ingv e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale si basa sull’accelerazione massima del suolo prevista conseguente alle onde sismiche (S) in suoli omogenei rigidi entro una profondità di 30 metri. L’Italia è stata suddivisa in quattro zone di pericolosità.

Nel 2014, con la delibera n. 2129 dell’11 luglio 2014, Regione Lombardia è andata proprio in quella direzione, con una nuova classificazione sismica del territorio regionale.

A seguito del terremoto che ha colpito nel 2012 principalmente l’Emilia, ma anche alcuni centri del Mantovano, e del terremoto occorso nel 2004 a Salò (BS), il legislatore ha voluto modificare la zonizzazione sismica di diversi comuni, con un passaggio dalla zona 4 alla zona 3 o dalla zona 3 alla zona 2.

La nuova classificazione prevede l’aumento delle aree in Zona 2 dalle attuali 32 a 57, tra cui Brescia, Desenzano d/G, Montichiari, solo per citare le variazioni più significative. Diversi sono anche i passaggi di comuni dalla zona 4 alla zona 3. Tra questi anche la quasi totalità dei comuni della Brianza Centrale e del Milanese, Milano Compresa. Le aree in Zona 3 diventano quindi 1.028, mentre in Zona 4 sono individuate solo 446 aree.

L’entrata in vigore della nuova classificazione sismica è stata differita in un primo tempo, con la deliberazione n. X/2489 del 10 ottobre 2014, al 14 ottobre 2015 e in un secondo tempo, con la deliberazione sopra richiamata n. X/4144 del 8 ottobre 2015, pubblicata sul BURL del 13 ottobre 2015, al 10 aprile 2016.

Dal 10 aprile 2016 la nuova classificazione sismica in Regione Lombardia è quindi effettivamente entrata in vigore.

 mappa_sismica_lombardia_2014 variazione sismica lombardia

Variazione zone sismiche Lombardia

Una nuova classificazione sismica influenza la pianificazione comunale e gli studi nei piani di governo del territorio (PGT), promuove la microzonazione sismica, le procedure dei sistemi di controllo e le procedure autorizzative, nonché cambia il livello di attenzione e consapevolezza con conseguente maggiore qualità edilizia e maggiore prevenzione.

La seconda notizia è la pubblicazione della legge regionale Lombardia 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, che fornisce nuove disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza nelle zone sismiche.

Ecco le principali novità della nuova legge l.r.n. 33/2015 e della delibera attuativa D.G.R. 5001/2016 sulle costruzioni in zona sismica in Lombardia.

  • il trasferimento ai Comuni di alcune funzioni di controllo sulle costruzioni in zona sismica (art. 2, comma 1, l.r. n. 33/2015);
  • l’autorizzazione sismica preventiva nei comuni in zona sismica 2, da rilasciare entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, dei progetti prima dell’inizio dei lavori (art. 8, comma 1, l.r. n. 33/2015);
  • per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori;
  • il parere tecnico da chiedere alla Regione per le opere pubbliche realizzate dal comune (art. 8, comma 5, l.r. n. 33/2015);
  • la gestione informatica delle pratiche sismiche (art. 3, comma 2, l.r. n. 33/2015), con possibilità di deposito in formato cartaceo fino a 12 mesi successivi alla data di effettiva operatività del sistema informativo, che sarà indicato con decreto del dirigente regionale competente (art. 13, comma 2, l.r. n. 33/2015).
  • attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
  • attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.