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Il 3 luglio 2016 è entrata in vigore la legge n. 119 del 30 giugno 2016, cioè la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del 2 luglio 2016. 

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Già da prima della sua conversione in legge, molti siti internet hanno purtroppo messo in rete una interpretazione fuorviante di una delle tante modifiche introdotte dalla nuova legge, concludendo che, oltre i tre esperimenti d’asta, la “casa” sarebbe tornata al debitore, e che il pignoramento si sarebbe estinto proprio grazie alla modifica introdotta da questo articolo.

Effettivamente, in molti sanno che al giorno d’oggi, per una serie di motivi, gli immobili in asta arrivano spesso al quarto esperimento, e purtroppo non sempre si aggiudicano al quinto. Pertanto, se quanto sopra fosse vero, un buon numero di esecuzioni immobiliari si estinguerebbe, con buona pace del creditore che, oltre a non poter recuperare il suo legittimo credito, avrebbe comunque sostenuto diverse migliaia di euro di spese di procedura, mentre il debitore vedrebbe, ingiustamente, dichiarare estinto il pignoramento con immediata restituzione dell’immobile.

In realtà l’articolo che è stato modificato è il 532 c.p.c., con l’inserimento, dei seguenti paragrafi: “Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.

Lo stesso art. 532 c.p.c. ci spiega che “Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario”. Inoltre, nel successivo art. 533 c.p.c. si specifica che “il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo”.

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Da una attenta lettura si evince finalmente la spiegazione: l’art. 532 c.p.c., recentemente modificato con la L.119/2016, si riferisce alle esecuzioni di beni mobili, non certo di beni immobili. Quindi si applicherà alle vendite svolte dagli Istituti di Vendite Giudiziarie o attraverso altro “commissionario” che riguardano però televisori, motorini, capi di abbigliamento, mobili da ufficio, strumenti e macchinari di lavoro ma non certo beni immobili o altri diritti reali immobiliari suscettibili di ipoteca e quindi di successivo pignoramento.

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Pertanto, l’unico motivo per far estinguere anticipatamente una esecuzione immobiliare in assenza di altri particolari impedimenti, opposizioni, vizi, etc. è al momento solo l’art. 164-bis disp. att. c.p.c. (Infruttuosità dell’espropriazione forzata), introdotto con la L. n.162 del 10 novembre 2014.

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